"comunicazione di esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa"

Sottocapo di 1° Classe Scelto
stracca (autore)
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Ciao ragazzi, avete saputo della novità? publico il decreto uscito sulla gazzetta ufficiale....

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2010
Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. (11A01054)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le
modalita' per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina
della pesca sportiva e di quella subacquea;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le
norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la
sicurezza dei pescatori subacquei;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante
l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca
sportiva;
Rm la necessita' di provvedere al rilevamento della consistenza
dell'attivita' di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di
assicurarne la compatibilita' con lo sfruttamento sostenibile delle
risorse marine viventi oggetto di pesca;
Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006
del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato e' promossa la
rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in
mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o
ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attivita' al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La comunicazione ha validita' triennale e contiene i dati e le
informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata
dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore,
on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it,
ovvero presso l'Autorita' Marittima.

Art. 2

1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione
dell'invio della comunicazione, di cui all'art. 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del
controllo, non presenti l'attestazione di cui al precedente comma,
deve sospendere l'attivita' di pesca ed effettuare entro 10 giorni
dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.1 ovvero
presentare, all'autorita' che ha effettuato il controllo,
l'attestazione della comunicazione gia' effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni
normative vigenti.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applicano a
decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2010

Il Ministro: Galan
eurmarine 5.30, evinrude e-tec 90cv,
Tenente di Vascello
open510
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Ciao @stracca,
c'è già un topic aperto nelle comunicazioni.
impiegato
Sailornet