La maddalena consigli utili

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CarloP. (autore)
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Per queste vacanze mi recherò con la mia lady all'incantevole arcipelago della maddalena, ho un piccolo tendere da poco più di 2 metri con un motore yamaha 6cv 4 tempi. Cosa devo avere per poter circolare in tutta legalità e per stare tranquillo di non avere brutte soprese?..è la prima volta che guiderò un gommone. La mia idea è di campeggiare sulle calette dell'arcipelago spostandomi con il mio picoletto tenderino...cosigli:)?
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eagle
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CarloP. ha scritto:
Per queste vacanze mi recherò con la mia lady all'incantevole arcipelago della maddalena, ho un piccolo tendere da poco più di 2 metri con un motore yamaha 6cv 4 tempi. Cosa devo avere per poter circolare in tutta legalità e per stare tranquillo di non avere brutte soprese?..è la prima volta che guiderò un gommone. La mia idea è di campeggiare sulle calette dell'arcipelago spostandomi con il mio picoletto tenderino...cosigli:)?

Oltre alle dotazioni ed ai documenti in regola devi richiedere un permesso e pagarlo.
Trovi le info qui:

www.lamaddalenapark.it
Lomac 660 in - Yamaha F150 AETX - Ellebi LBN 7202A Tork

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CarloP. (autore)
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Grazie eagle, mi potresti anche indicare dato che è la prima volta che guiderò un gommone quali sono le dotazioni e i documenti necessarie a bordo, vado subito sul sito del parco della maddalena
Ammiraglio di divisione
eagle
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CarloP. ha scritto:
Grazie eagle, mi potresti anche indicare dato che è la prima volta che guiderò un gommone quali sono le dotazioni e i documenti necessarie a bordo, vado subito sul sito del parco della maddalena


Queste sono le dotazioni:

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
Navigazione entro i 300 metri dalla costa

nessuna dotazione
Navigazione entro 1 miglio dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima galleggiante
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento(solo barche senza marchio "CE")
- estintori ( solo barche senza marchio "CE")
Navigazione entro 3 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima galleggiante
- 1 boetta fumogena
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- fanali regolamentari ( in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento(solo barche senza marchio "CE")
- estintori ( solo barche senza marchio "CE")
Navigazione entro 6 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima galleggiante
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 2 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari ( in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento(solo barche senza marchio "CE")
- estintori ( solo barche senza marchio "CE")
Navigazione entro 12 miglia dalla costa

- apparecchio galleggiante ( per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima galleggiante
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 2 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari ( in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro
- 1 apparato VHF
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento(solo barche senza marchio "CE")
- estintori ( solo barche senza marchio "CE")
Navigazione entro 50 miglia dalla costa

- zattera di salvataggio ( per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima galleggiante
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione
- 1 orologio
- 1 Barometro
- 1 binocolo
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 3 fuochi a mano a luce rossa
- 3 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari ( in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro
- 1 apparato VHF
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento(solo barche senza marchio "CE")
- estintori ( solo barche senza marchio "CE")
Navigazione senza alcun limite dalla costa

- zattera di salvataggio ( per tutte le persone a bordo)
- 1 EPIRB
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima galleggiante
- 1 boetta luminosa
- 3 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione
- 1 orologio
- 1 Barometro
- 1 binocolo
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 4 fuochi a mano a luce rossa
- 4 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari ( in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro
- 1 apparato VHF
- 1 riflettore radar
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento(solo barche senza marchio "CE")
- estintori ( solo barche senza marchio "CE")
Lomac 660 in - Yamaha F150 AETX - Ellebi LBN 7202A Tork

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eagle
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E queste le nuove norme sull'ancoraggio nell'Arcipelago:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N°3 DEL 19.07.2007

DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ORMEGGIO E ancoraggio NEL PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

L’anno DUEMILASETTE, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, nella sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, in Via Giulio Cesare n. 7,

IL PRESIDENTE

Vista la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

Visto il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

Vista il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975,n. 70”;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell’Ambiente n. DEC/DPN/1235 del 24/06/2004;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm.;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Dr. Giuseppe BONANNO;

Visto il Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005 recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente prot DCN/3D/2002 /13260 del 17 luglio 2002;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente prot. DPN/4D/2005/26048 del 17 ottobre 2005, avente ad oggetto “Potestà regolamentare degli Enti-Parco. Chiarimenti e prescrizioni”;

Visto il Protocollo Tecnico per la Nautica Sostenibile del 1 febbraio 2007 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la collaborazione di Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri e AMI, Ucina, AssoNautica, AssoCharter, Legambiente, Marevivo, WWF Italia;

Visto l’art. 1 dell’Allegato A – Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena – al D.P.R. 17 maggio 1996, in forza del quale:
“ - la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio di natanti di ogni genere e tipo entro i 300 metri dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano provvisti di regolare permesso rilasciato dall’organismo di gestione del Parco. (…).
Allo scopo di controllare e regolare il flusso turistico e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell’arcipelago, tutte le armatorie (…) dotate di apposito permesso rilasciato dall’organismo di gestione del Parco “;

Visto lo schema di disciplinare di dettaglio per il rilascio delle autorizzazioni per l’ esercizio delle attività consentite nel Parco Nazionale dell’ Arcipelago di La Maddalena;

Visto il verbale della Commissione Consiliare per la Cultura, Sport, Ambiente, Problematiche Interistituzionali del Comune di La Maddalena del 13 giugno 2007 inerente lo schema suddetto;

Visto il verbale della riunione del 14 giungo 2007 tra l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e la Capitaneria di Porto di La Maddalena, in cui si da atto dell’espletamento della procedura di valutazione del suddetto disciplinare;

Preso atto dell’avviamento della procedura per l’acquisizione dell’ avviso, in sede di conferenza di servizi, della Regione Sardegna, della Provincia di Olbia-Tempio e del Comune di La Maddalena, riguardo al suddetto disciplinare;

Considerata, in attesa di esaurimento della ordinaria procedura di adozione del disciplinare, l’urgenza e l’improrogabilità per l’Ente Parco, vista l’imminenza della stagione estiva, di dotarsi di una provvisoria disciplina inerente lo svolgimento delle principali attività;

Considerata, altresì, l’esigenza di prevenire e porre rimedio agli inconvenienti ambientali e naturalistici derivanti da flussi turistici intensissimi ed in costante accentuazione

Premesso ciò

ORDINA

di dare provvisoria esecuzione, fino alla adozione del suddetto Disciplinare con decorrenza immediata su tutto il territorio del Parco, alle seguenti disposizioni:

1) - Disciplina dell’attività di ormeggio

1. Nelle zone Ma non è consentito l’ormeggio, salvo negli specchi acquei adibiti a “campi-ormeggio”;

2. All’interno degli specchi acquei adibiti a “campi-ormeggio”, ricadenti sia nelle zone Ma che nelle zone Mb:
a. non è consentito l’ancoraggio;
b. per motivi di sicurezza, è consentito l’ormeggio di una sola unità per singolo gavitello;
c. l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente Parco;
d. in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
e. dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Ma l’ormeggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 22;
f. dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Mb l’ormeggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le 22, ad esclusione delle imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami che possono ormeggiare anche oltre l’orario indicato;
g. Le unità natanti ormeggiate sono tenute, durante la sosta, a provvedere allo spegnimento delle pompe automatiche di sentina.
h. Nelle ore diurne l’attracco e l’ormeggio ad opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, nelle isole minori, è consentita limitatamente all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri.
i. Nelle ore notturne l’attracco e l’ormeggio ad opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, nelle isole minori è consentito esclusivamente ai residenti e nativi nel Comune di La Maddalena per imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami.

3. Nelle zone Ma e Mb è consentito l’ormeggio delle unità navali, autorizzate dall’Ente Parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, per le attività di trasporto passeggeri, visite guidate, noleggio e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente Parco.

4. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui ai precedenti commi, l’Ente Parco può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento e risultanti da specifiche attività di studio e monitoraggio inerenti la capacità di carico dei diversi siti dell’arcipelago.

5. Con provvedimento dell’Ente Parco, sono individuati nelle zone Ma e Mb gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto e all’installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 3, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto Presidente della Repubblica 17 maggio 1996.

2) - Disciplina dell’attività di ancoraggio

1. Nelle zone Ma non è consentito l'ancoraggio.

2. Nelle zone Mb è consentito l’ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni sui fondali inerti (sabbiosi o fangosi), previa autorizzazione dell’Ente Parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, nel rispetto delle indicazioni riportate nel comma 5 del presente articolo. Nelle zone Mb è vietato l’ancoraggio nelle aree dove sono presenti le praterie di posidonia oceanica, nonché nelle zone con fondali particolarmente sensibili individuati e segnalati dall’Ente parco con successivo provvedimento.

3. Dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Mb l’ancoraggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 22, ad esclusione delle imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami di proprietà dei residenti nel Comune di La Maddalena che possono ancorare anche oltre l’orario indicato.

4. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici, l’Ente Parco può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento e risultanti da specifiche attività di studio e monitoraggio inerenti la capacità di carico dei diversi siti dell’arcipelago.

5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996.

di dare mandato al Direttore Generale per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del parco e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti;

di trasmettere la presente ordinanza alle Forze di Polizia competenti per territorio.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe BONANNO)
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Grazie millee devo alloraprocurarmi tutte le dotazioni per poter circolare nei pressi della costa, non devopagarenulla al parco vero?
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CarloP. ha scritto:
Grazie millee devo alloraprocurarmi tutte le dotazioni per poter circolare nei pressi della costa, non devopagarenulla al parco vero?

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