Ma il bollo si paga ? [pag. 8]

2° Capo
Achille
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uomo in mare ha scritto:
Achille ha scritto:
se il carrello è un TATS, vale a dire con targa propria, il bollo annuale è obbligatorio e va pagato come per le autovetture, anche se non lo usi, è una tassa di proprietà, il mancato pagamento del bollo, comporta automaticamente la cancellazione dal "pra" pubblico registro automobilistico, penso dopo il non pagamento di due bolli "due anni"

salutoni


...dipende sempre dalla regione di appartenenza, in lombardia non e' tassa di possesso , ma di circolazione, se circoli paghi se non circoli non paghi , fonte ufficiale il sito della regione lombardia, alla pagina tributi e bolli auto .......


uomo in mare, ho letto anche quanto in precedenza riportato da maxM100:
Gentile Signore,
In riferimento alla Sua richiesta, La informiamo che, per un rimorchio uso speciale, trasporto imbarcazioni, in base alla legge regionale numero 10 del 14/07/2003, ai sensi dell'art. 38 comma 2 (Regione Lombardia), dal 01 Gennaio 2004 è dovuta una tassa di circolazione pari a Euro 25,00.
Il pagamento è dovuto nel caso in cui il veicolo viene immesso sulla pubblica strada e in qualunque momento eseguito, ha valore per l'anno solare Gennaio / Dicembre.
Le comunichiamo che il pagamento può essere effettuato presso gli Uffici Postali.
Per effettuare il pagamento alle Poste occorre compilare l'apposito bollettino, preintestato alla Regione con l'indicazione del relativo numero di conto corrente, che si trova in distribuzione presso gli sportelli postali. Nel caso in cui non sia disponibile, si può utilizzare un bollettino di versamento in bianco, compilandolo con tutti i dati richiesti: in particolare si ricorda che il bollettino va intestato alla Regione Lombardia, indicando il numero di conto corrente postale c/c 2238.
Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore necessità e Le inviamo cordiali saluti.
Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Lombardia

fatta la premessa che purtroppo negli uffici pubblici non sempre gli aggiornamenti vengono recepiti, e spesso interpretati in modo diverso:
lo scorso anno, ho acquistato un carrello, immatricolato a milano, e quest'anno quando sono andato per pagare il bollo, hanno verificato si che l'importo è diverso, vedi leggi regionali o provinciali, ma sul fatto della tassa (di circolazione o proprietà) mi hanno detto che è una cosa governativa, vale a dire hanno controllato se gli anni precedenti il bollo era stato pagato, diversamente avrei dovuto pagarli io, l'importo applicato a modena è diverso da quello applicato a milano, ma se non vuoi rischiare la radiazione dall'albo si deve pagare il bollo, ed anche qui c'è molto casino da regione a regione.
Premetto che è un mio pensiero volto a fugare ogni dubbio che anch'io ho, non vuole essere per così dire "ho la verità in tasca", leggendo la risposta della regione Lombardia chiederei certamente qualche chiarimento su:
Il pagamento è dovuto nel caso in cui il veicolo viene immesso sulla pubblica strada e in qualunque momento eseguito, ha valore per l'anno solare Gennaio / Dicembre.
a volte sono così tortuosi...
altro esempio anche se fuori OT, alla motorizzazione di Modena, per la revisione dei carrelli, che tutti sappiamo che non è più obbligatorio, da un determinato periodo ecc.) mi hanno suggerito, ogni anno dai un colpo di telefono, che non vuole dire, che devi fare la revisione, ma che la questione in merito bolle ancora in pentola, e potrebbe avere sviluppi improvvisi e diversi.

Legge 10 del 14/07/2003, ai sensi dell'art. 38 comma 2 (Regione Lombardia)

1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica
ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di
godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel
territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa
automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all’articolo 48,
comma 1.

2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non
iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare nel quale vengono utilizzati.

3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2,
sono dovute nella misura stabilita nell’articolo 41, secondo le
risultanze tecniche della carta di circolazione.

4. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
strada) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell’esonero dall’obbligo di pagamento della tassa
automobilistica regionale di proprietà, è sufficiente produrre
alla competente struttura tributaria regionale idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l’applicazione della tassa.

5. In caso di compravendita, ai fini dell’esonero dall’obbligo
del pagamento della tassa automobilistica regionale di
proprietà previsto al comma 4, la competente struttura tributaria
della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del
tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà,
nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione
della carta di circolazione, per l’assunzione dei provvedimenti di
competenza previsti dall’articolo 94 del d.lgs. 285/1992, copia
dell’atto di vendita la cui sottoscrizione sia stata autenticata o
giudizialmente accertata, qualora lo stesso non sia stato
registrato presso il PRA.

6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della
tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di
possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità
conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della
pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi
pubblici registri.

7. In caso di perdita di possesso per furto o demolizione del
veicolo ovvero di esportazione definitiva all’estero, la condizione
di esonero dall’obbligo del pagamento della tassa
automobilistica regionale di proprietà prevista al comma 4, non
opera per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato
riconosciuto l’esonero se il relativo atto comprovante la perdita
di possesso non viene registrato presso il PRA.

8. Gli uffici che curano la tenuta del PRA e degli altri registri
di immatricolazione per veicoli sono tenuti a comunicare alla
Regione le notizie occorrenti per l’applicazione della tassa e
per l’individuazione del soggetto passivo nonché le relative
variazioni.

9. Ai fini della determinazione dell’importo delle tasse
automobilistiche si assumono i dati riportati sulla carta di
circolazione al momento della costituzione del presupposto
d’imposta. Le variazioni apportate alla carta di circolazione
hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono state annotate.

Letto e riletto ma i dubbi rimangono, come si dice ai posteri larga sentenza
vediamo se qualcuno c risolve tutti i dubbi Question Question
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non
iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare nel quale vengono utilizzati.
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cosa non è chiaro in questo articolo da te riportato?
2° Capo
Achille
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pala.lberto ha scritto:
Achille ha scritto:
se il carrello è un TATS, vale a dire con targa propria, il bollo annuale è obbligatorio e va pagato come per le autovetture, anche se non lo usi, è una tassa di proprietà, il mancato pagamento del bollo, comporta automaticamente la cancellazione dal "pra" pubblico registro automobilistico, penso dopo il non pagamento di due bolli "due anni"

salutoni

il carrello non è iscritto al pra, non hai un foglio complementare come l'auto, e ripeto io sono 7 anni che non pago nulla.
penso che se si dovesse pagare tutti glianni mi sarebbe già arrivato qualcosa no?
o almeno spero sia così Confused


vero che pare non siano più iscritti al prà, ma con la targa effettuano i controlli, e di conseguenza le radiazioni, non sempre mandano a casa la cartella per il pagamento, ma come è successo, leggevo questa settimana nel forum ad un "nostro collega" ha effettuato l'acquisto, scrittura privata, poi quando è andato per fare il passaggio, glia hanno chiesto di pagare tutti i bolli, un'altro caso, chi hanno detto che il carrello è stato radiato. (topic sempre di questi ultimi 10 giorni)
mahhh?????
2° Capo
Achille
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bobo ha scritto:
2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non
iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare nel quale vengono utilizzati.
------------------------

cosa non è chiaro in questo articolo da te riportato?


bobo, premessa la differenza fra regioni e regioni, se non è iscritto al prà, "vero", come fanno a cancellarli, con conseguente impossibilità, poi di effettuare il passaggio di proprietà, alla motorizzazione non sanno se lo hai utilizzano o no, ecco perchè ho perplessità nella interpretazione dell'articolo, e anche per quello che ho riportato per il mio acquisto
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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ma tu, mi spieghi il perchè ti riferisci ad una legge regionale lombarda?
l'hai riportata, ti ho fatto vedere che non l'avevi ben capita,
ma a te non ti si riferisce, perchè non sei lombardo!
dovresti conoscere la norma emilianoromagnola..... o no?
non mi chiedere di cercartela, perchè manco riesco a trovare quella toscana.... so solo che da noi si va a tassa fissa da 20,02 € (di possesso, ordinaria come le vetture, apparentemente)
2° Capo
Achille
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bobo ha scritto:
ma tu, mi spieghi il perchè ti riferisci ad una legge regionale lombarda?
l'hai riportata, ti ho fatto vedere che non l'avevi ben capita,
ma a te non ti si riferisce, perchè non sei lombardo!
dovresti conoscere la norma emilianoromagnola..... o no?
non mi chiedere di cercartela, perchè manco riesco a trovare quella toscana.... so solo che da noi si va a tassa fissa da 20,02 € (di possesso, ordinaria come le vetture, apparentemente)


bobo, sinceramente non ho trovato una tua spiegazione, quantomeno comprensibile, quello che ho scritto e quotato, parte dalla pagina 5, ed è leggendo da lì, tutti i vari interventi, che ho di conseguenza fatto i miei interventi, di sicuro sempre con educazione.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo
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- 77/118
che c'entra l'educazione....
a meno che tu mi stia dando del maleducato, ma non raccolgo

hai bisogno di certezze, ma oltre la lingua italiana non posso andare....
e via telematica è difficile farti una carezza di conforto
Comune di 1° Classe
ingegner12
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che io sappia si
2° Capo
Achille
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bobo ha scritto:
che c'entra l'educazione....
a meno che tu mi stia dando del maleducato, ma non raccolgo

hai bisogno di certezze, ma oltre la lingua italiana non posso andare....
e via telematica è difficile farti una carezza di conforto


bobo, la maleducazione a volte si nasconde anche dietro una paventata certezza nel dare risposte, senza probabilmente avere letto tutti i messaggi, vi erano anche altri iscritti che trattavano l'argomento, e non tutti di milano, premesso che ad esempio non hai risposto perche la regione emilia romagna pretende i bolli pagati per tutti gli anni, anche se un carrello proviene da milano, sul fatto dell'italiano, e mi meraviglio in quanto sei anche uno dei "vecchi" non di età ma di iscrizione, e dovresti essere da esempio per noi nuovi entrati, e non mostrare esempio di potere dando karma negativo prima di avere eventualmente chiesto spiegazioni, ma se tu pensi di avere sempre la verità in tasca, ti lascio le soddisfazioni di dare karma negativi e quant'altro, io non mi diverto in queste cose, nella mia vita ho sempre dato e preteso rispetto:

spiega come e quando ti ho dato del maleducato, la mia risposta era relativa ad una tua, che più che una risposta sembrava una liquidazione, senza avere trattato l'argomento per tutti gli interessati.

hai bisogno di certezze, ma oltre la lingua italiana non posso andare....
e via telematica è difficile farti una carezza di conforto[/quote]


è come mi avessi dato dell'imbecille....., sappi che "titoli li accetto solamente dalla mia famiglia" e mi sembra di aver capito che questo è un forum di sapienza ed educazione, e se uno è molto erudito, è anche sua intelligenza far sì che tutti possano comprendere, dando spiegazioni semplici.

serenamente ciao
2° Capo
Achille
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appo = puoi verificare anche tu nel sito

tributi regione lazio: servizi.regione.lazio.it

premesso che ogni regione ha adottato linee diverse, per la tua regione per quanto ho potuto leggere, direi che tale tassa viene comparata alla tassa automobilistica, e pertanto come tassa di proprietà, ma prescindere da questo, la regione lazio ne richiede il pagamento tutti gli anni, anche se il carrello rimane in garage.


pala.lberto
non conosco la tua regione ma anche tu puoi fare la ricerca come: tributi regione...........
Sailornet

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