CORONAVIRUS - Bozza di PROPOSTA sulle NORME per utilizzo IMBARCAZIONI da diporto

Tenente di Vascello
Alfredive (autore)
Mi piace
- 1/2
Buongiorno a tutti, ho trovato su internet questa bozza sul diporto, mandata dalla LNI di Marina di Camerota all’amico Augusto (Kraken). È una bozza, non so poi cosa succederà alla fine. Non prendetela per oro colato... credo sia un inizio di proposta in tutto questo casino.

NORME UTILIZZO IMBARCAZIONI DA diporto – CORONAVIRUS
bozza a cura di: Arch. Francesco Baratta
La presente regolamentazione si applica a tutti i natanti, imbarcazioni e navi da diporto anche se con bandiera estera in navigazione o ormeggio nelle acque territoriali Italiane o in porti e o approdi italiani, fino alla durata dell’ emergenza dovuta al coronavirus.
Art.1
E’ consentito, a persone che non risultano affette da coronavirus, il libero utilizzo diurno dei natanti, imbarcazioni e navi da diporto nei mari italiani nel limite pari al 70% della massima portata omologata per l’ unità come risultante dalla licenza di navigazione o dalla targhetta CE. L’ arrotondamento è fatto all’ unità superiore.
Art.2
E’ consentita la navigazione, ormeggio, approdo in tutte le aree, spiagge e porti italiani, indipendentemente dalla sigla di iscrizione o provenienza dell’ unità, con possibilità di sbarco a tutti i trasportati con la prescrizione di utilizzo di mascherina protettiva CE a terra o come previsto dalle vigenti normative. È consentito l’ utilizzo ed il noleggio di attrezzature per gli sport acquatici previa loro sanificazione; per quanto riguarda le regate e le competizioni si applicano le limitazioni della normativa di riferimento.
EVENTUALE ALTERNATIVA RESTRITTIVA:
E’ consentita la navigazione, ormeggio, approdo in tutte le aree, spiagge e porti della regione o di residenza dell’ armatore o ove staziona per un periodo superiore a mesi due l’ unita provata da apposito contratto di ormeggio. Parimenti sono consentite tali attività anche nella sola regione direttamente confinante o nelle isole direttamente raggiungibili. Lo sbarco è consentito a tutti i trasportati con la prescrizione di utilizzo di mascherina protettiva CE a terra o come previsto dalle vigenti normative. E’ ammesso il trasferimento da regioni differenti per comprovati motivi tecnici o commerciali con soste per rifornimenti con la presenza del solo armatore, un accompagnatore e d eventuale equipaggio È consentito l’ utilizzo ed il noleggio di attrezzature per gli sport acquatici previa loro sanificazione; per quanto riguarda le regate e le competizioni si applicano le limitazioni della normativa di riferimento.
Art. 3
E’ consentito l’ accesso alle imbarcazioni, ai porti, pontili, ormeggi a tutti gli utilizzatori e manutentori di imbarcazioni con l’ obbligo di DPI (mascherine protettive CE, guanti, igienizzatori).
Art.4
E’ consentito il libero utilizzo notturno delle unità da diporto ai nuclei familiari e/o a terzi soggetti conviventi senza utilizzo, anche al loro interno di qualsiasi tipo di DPI. Per persone non appartenenti allo stesso gruppo familiare o conviventi è consentito il libero utilizzo notturno a condizione che l’unità da diporto sia provvista di un alloggio singolo per ogni persona che rpernotti chiudibile e con apertura verso l’ esterno, col divieto di utilizzo di aria condizionata con riciclo centralizzato, ed utilizzo di mascherine protettive solo in zone comuni interne con presenza di più persone o semiaperte (ossia aperte solo da un lato con presenza di più persone ).
Art. 5
E’ consentito a comandanti, skipper, marinai, collaboratori domestici, personale vario, di imbarcarsi su unità da diporto con utilizzo giornaliero con l’ utilizzo di mascherina protettiva ed installazione di appositi dispenser igienizzatori nelle zone di maggior utilizzo. La permanenza continuativa e notturna a bordo è consentita solo in presenza di apposito alloggio singolo con sistema di ventilazione separato o apertura con l’ esterno separata dalle restanti cabine.
Art. 6
L’ attività di noleggio e charter è consentita con i limiti di cui ai precedenti articoli con la prescrizione di obbligo di sanificazione (autocertificata dal comandante su apposito registro cronologico con elencazione degli occupanti l’ unità, tipologia di prodotti, metodi di sanificazione utilizzati ed a disposizione delle autorità per controlli anche in mare) interna ed esterna, in particolare di moquette e biancheria, della unità almeno ogni 3 giorni e comunque ogni cambio di utilizzatori o equipaggio e l’ installazione di appositi prodotti disinfettanti nei locali interni e nel pozzetto e l’ utilizzo sempre di mascherine protettive da parte dello skipper, marinai o altro personale di bordo. Ad ogni cambio di utilizzatori o equipaggio l’ unita dovrà essere sanificata e trascorrere almeno 4 ore tra gli imarchi/sbarchi per una adeguata pulizia e ventilazione. Relativamente alle preparazione di alimenti, pulizie è fatto obbligo sempre l’ utilizzo di mascherina protettiva e di guanti.
Art. 7
L’ inosservanza di quanto prescritto ai precedenti articoli n.ri 1, 2, 3, 4, 5 è punita con la sanzione amministrativa pari ad euro 500, mentre la mancata osservanza di quanto prescritto al punto 6 è punito anche con il fermo amministrativo dell’ imbarcazione per n. 15 giorni nel porto più vicino a dove rilevata l’ infrazione.


Fatemi sapere...
Alfredo

Alson Flash 750, Yamaha F250DETX-A 4t, VHF Cobra Marine 57 W EU+, Autopilota Raymarine S1000, Plotter Geonav Sunshine 6, Eco Humminbird 728, NMEA2Wifi multiplexer, Frigo Mobicool Mcf 40

https://www.gommonauti.it/donazione.php
Site Admin
VanBob
Mi piace
- 2/2
SI precisa che tale testo è una bozza di una proposta a cura dell'Arch. Francesco Baratta reperita in rete.
Tale bozza potrebbe essere approvata o respinta dal governo come anche assolutamente ignorata.

Non è quindi assolutamente da tenere in considerazione fino a comunicazioni ufficiali.
Aiutaci a sostenere Gommonauti.it, acquista i tuoi prodotti online a questo link
Sailornet