Bollo motore [pag. 2]

Tenente di Vascello
Ciccio911
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- 11/16
Che io sappia no. Il carrello non circola da solo, quindi grava sull'RCA dell'auto, infatti la polizza aumenta (circa il 4%) una volta installato il gancio traino.
Ciccio911 con Joker Clubman 17 - Johnson 70hp 2T - GPS Seiwa Marine - eco Garmin Fishfinder - ellebi 720 - moglie e figlia
Ammiraglio di squadra
andimar
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- 12/16
L'assicurazione sul carrello quando non è agganciato all'auto è obbligatoria in luogo pubblico, ma si deve tener conto che se nel privato ti scappa di mano e fai male a qualcuno Super o rompi qualcosa Super ne rispondi personalmente. Siccome non prevediamo il futuro né per la prima che per la seconda ipotesi per 50€ all'anno mi guardo bene dal non farla.
Se è agganciato all'auto, la r.c.a. ricade sull'assicurazione del gancio che viene integrata a quella dell'auto.
Come dice Martufello: "dé più nin sò"
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Tenente di Vascello
Ciccio911
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- 13/16
ok rimane il fatto che si distingueva quale fosse obbligatoria e quale no. Tutto qui. Certo che la sfera non ce l'ho Smile
Ciccio911 con Joker Clubman 17 - Johnson 70hp 2T - GPS Seiwa Marine - eco Garmin Fishfinder - ellebi 720 - moglie e figlia
Sottotenente di Vascello
Ercoluccio
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- 14/16
La tassa è stata abolita dalla legge di riforma della nautica e pertanto quanto segue è riportato solo al fine di documentazione storica.
1. Non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti (unità da diporto fino a metri 7,50, se a motore, e a metri 10,00, se a vela). Per questo tipo di unità la tassa di stazionamento è stata abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000). Inoltre, non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini della prevenzione degli incidenti in acqua, dell'assistenza e del soccorso. In assenza di una normativa sulla disciplina del volontariato, il Ministero con circolare n. 262584 del 14.4.1997 (pubblicata nella G.U. 135/1997) ha fornito le opportune precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per tali unità.

2. La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto), riportata nella licenza di navigazione, quando l'unità staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati (porti turistici, darsene private ecc.). La ricevuta deve essere tenuta a bordo (non è previsto che debba essere esposta).

3. Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli appositi modelli CH8 bis meccanizzati a banda blu che riportano anche le istruzioni per la compilazione.
Nota: Ove presso gli uffici postali non fossero disponibili i bollettini c.c.p. meccanizzati (a banda blu) il versamento può essere effettuato utilizzando i normali bollettini; nella causale devono essere riportate le seguenti indicazioni: il numero e la sigla dell'Ufficio di iscrizione, la lunghezza f.t. in cm, la data di prima iscrizione ovvero l'anno di costruzione nonché se trattasi di unità a motore, vela con m.a. o motoveliero.


Tariffe (in vigore dal 1° gennaio 1995 aggiornate al 1.1.2000)
1. L'importo annuale della tassa di stazionamento per le navi e le imbarcazioni da diporto è il seguente:

lunghezza f.t. fino a cm 750 (se iscritte nei registri) - importo fisso L. 360.000
per ogni cm eccedente cm 750 fino a cm 1200 - L. 1.500 al cm
per ogni cm eccedente cm 1200 fino a cm 1800 - L. 4.000 al cm
per ogni cm eccedente cm 1800 fino a cm 2400 - L. 6.000 al cm
per ogni cm eccedente cm 2400 - L. 8.000 al cm
Nota: Nel caso di iscrizione nei registri dei natanti a motore, di lunghezza inferiore a m 7,50, questi rientrano nella categoria delle imbarcazioni, indipendentemente dalla lunghezza, e come tali devono pagare la tassa di stazionamento dell'importo fisso stabilito.
( Tabella con le tariffe pre-calcolate )

2. Per le unità che stazionano in acqua l'importo va versato, in unica soluzione, per l'intero anno solare, entro il 31 maggio, ovvero entro il giorno precedente all'effettiva messa in acqua dell'unità, se successivo a tale data.

3. L'importo della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le navi e le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i motovelieri.

4. Gli importi stessi sono altresì ridotti del 15%, del 30% e del 45% dopo rispettivamente 5 anni, 10 anni, 15 anni dalla data di iscrizione nei Registri o di costruzione, se più favorevole, maturati alla data del versamento. Con riferimento alla costruzione la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Le riduzioni indicati ai punti 3 e 4 sono cumulabili.

5. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale va effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione (compreso) e il dicembre dello stesso anno. Esempio: per un'unità iscritta il 29 giugno la tassa è pari a 7/12 dell'importo annuale dovuto.

6. Per le unità provenienti dai registri nazionali o esteri iscritte per la prima volta nei registri delle navi o imbarcazioni da diporto, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 5, la tassa, se più conveniente, può essere corrisposta per l'intero anno solare ridotta per il coefficiente di anzianità di cui al punto 4.

7. La tassa di stazionamento pagata per una specifica unità (nave o imbarcazione) è valida fino alla sua scadenza anche quando interviene un passaggio di proprietà. Nella fattispecie la ricevuta di pagamento va consegnata al nuovo proprietario.
Felice
2° Capo
Giorgio Frongia
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- 15/16
Ciao,per quanto riguarda il "bollo" motore-barca ovvero ex-tassa di stazionamento,non si paga più. per quanto riguarda il carrello,o meglio rimorchio(è immatricolato, con targa propria):

Assicurazione rc: viene inglobata da quella del mezzo che lo traina quindi non è necessaria altra polizza(finchè è agganciato al suddetto mezzo trainante).Il discorso cambia se il rimorchio viene sganciato dal trainante e lasciato sulla pubblica via:è necessaria una polizza a parte per il cosiddetto rischio statico.

Bollo: è sempre meglio pagarlo! mi stanno arrivando tutti quelli non pagati negli anni scorsi.....(carrello immatricolato in Sardegna).Probabilmente la confusione di tutti nasce dalla differenza tra i "carrelli appendice" che non vengono immatricolati,ed i rimorchi(cioè quelli che abbiamo noi tutti per il gommo) che,come già detto,hanno una loro targa e pertanto sono immatricolati.Inoltre,se non erro,i bolli sono tutti Tasse di possesso e non solo di circolazione,proprio per il semplice fatto che ci devono obbligare a pagarlo.Come il canone RAI:si paga per il semplice fatto che si possiede un'apparecchiatura radio-televisiva di qualsiasi tipo in casa e non perchè si vedono i canali RAI o meno.
Giorgio Frongia di San Nicolò d'Arcidano (OR)
Tenente di Vascello
kokus77 (autore)
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- 16/16
quindi devo pagare la tassa anche per il mio catorcio che uso per alaggio e varo senza mai uscire dal rimessaggio che ha l'unica colpa di essere in regola???
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