Acquavelox a Portovenere [pag. 2]

Tenente di Vascello
roberto8403
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- 11/12
rickyps971 ha scritto:
Il GPS potrebbe anche essere un valido riscontro al momento, ma successivamente (ricorso eventuale) come fai a dimostrare che quel giorno era sulla tua barca?
@roberto:
Bisognerebbe vedere cosa dice l'ordinanza locale, in ogni caso non è normalmente previsto il ritiro di patente per la velocità eccessiva.
Si rischia invece di essere denunciati per ció che riguarda la sicurezza della navigazione quando la velocità puó costituire reale pericolo in relazione alle circostanze di tempo e luogo. Wink



significa che la multa alla fine dei conti andra' ben oltre i 172 euro?se vengo denunciato significa che devo anche trovarmi un'avvocato.
Ammiraglio di divisione
rickyps971
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- 12/12
In genere, le ordinanze non indicano differenti fasce sanzionatorie proporzionate alla velocità, come accade invece con il CdS, ma un unico precetto con relativa sanzione, differente solo se si tratta di imbarcazioni o natanti (per questi ultimi, le sanzioni sono quasi sempre dimezzate).
Transitare oltre i 6 nodi in un canale sottoposto a questo limite di velocità, per esempio, comporta sempre e solo una sanzione di 172 Euro per i natanti e di 344 Euro per le imbarcazioni (più imposta di bollo), sia che si navighi a 8 nodi, sia che si navighi a 20 nodi., purchè questo comportamento non crei un più serio pericolo per la navigazione.
I problemi, infatti, arrivano quando il modo di navigare non solo viola una precisa ordinanza, ma causa appunto un evidente, reale pericolo per la navigazione.
Navigare a 10-12 nodi dentro ad un porto con un natante di 5-6 metri, per esempio, non è la stessa cosa che navigare alla stessa velocità con un'imbarcazione di dimensioni considerevoli: il moto ondoso, la difficoltà di manovra e di arresto in caso di necessità, l'eventuale entità di danni in caso di abbordo, etc., sono notevolmente maggiori nel secondo caso.
Quindi, se un piccolo natante rischia una semplice sanzione amministrativa, il comandante di una grossa imbarcazione rischia di essere denunciato penalmente per aver causato un più serio pericolo per la navigazione.
Stessa cosa dicasi per la velocità sottocosta: avvicinarsi ad una spiaggia libera a lento moto, non è la stessa cosa che fare lo slalom a 20 nodi tra i bagnanti, eppure il precetto delle ordinanze recita genericamente "...nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E’ VIETATO: Il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi...", ma i due comportamenti sono differenti in modo evidente.
Tutto il diporto è regolamentato da norme specifiche che si differenziano, essendo più "leggere", da quelle previste per il naviglio commerciale, ma quando un illecito esce dai parametri previsti, non è più sanzionato dalla legge specifica (l'art. 53 della legge sulla nautica da diporto, appunto), ma dallo stesso Codice della Navigazione.


P.S. se vieni denunciato devi si nominare un difensore e, a seconda dei casi, pagare una semplice ammenda penale stabilita dal Giudice in sostituzione alla pena detentiva, oppure subire una condanna penale; dipende da ciò che combini e da quanto bravo è l'avvocato. Wink
Sempre il mare, uomo libero, amerai. (C. Baudelaire)
Sailornet

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