Certificato di proprietà [pag. 2]

Tenente di Vascello
psikomalato
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- 11/15
ho chiesto ciò dato che nel riquadro n8 della carta di circolazione dice:<<...la presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà.
la vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all esibzione del certificato di proprietà rilasciato dal p.r.a a i sensi
dell articolo 7,comma2 della legge 9 luglio 1990 n187,oppure del foglio complementare rilasciato a i sensi dell articolo .6
dell r.d 29 luglio 1927 n1814 >>
Capitano di Vascello
toaldoeta
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- 12/15
psikomalato ha scritto:
ho chiesto ciò dato che nel riquadro n8 della carta di circolazione dice:<<...la presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà.
la vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all esibzione del certificato di proprietà rilasciato dal p.r.a a i sensi
dell articolo 7,comma2 della legge 9 luglio 1990 n187,oppure del foglio complementare rilasciato a i sensi dell articolo .6
dell r.d 29 luglio 1927 n1814 >>


su questo hai perfettamente ragione però non mi è stato chiesto nulla dall'ufficio ACI quando l'ho volturato, comunque sulla carta ci sono tutti i dati del proprietario, a questo punto non so dirti altro
Non c'è buon vento per chi non sa dove andare.
Tenente di Vascello
daniele748
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- 13/15
confermo anche io fatto in motorizzazione a Como il passaggio di proprietà del mio ellebi e alla mia domanda se c.d.p. andasse rifatto con la nuova intestazione, la signora molto gentile (difficile da credere ma è così) mi ha risposto che il c.d.p. non serviva più e che lo potevo tenere tranquillamente a casa perchè i t.a.t.s. non essendo più registrati al p.r.a. hanno bisogno solo ed esclusivamente del libretto di circolazione.
Tenente di Vascello
daniele748
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- 14/15
psikomalato ha scritto:
ho chiesto ciò dato che nel riquadro n8 della carta di circolazione dice:<<...la presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà.
la vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all esibzione del certificato di proprietà rilasciato dal p.r.a a i sensi
dell articolo 7,comma2 della legge 9 luglio 1990 n187,oppure del foglio complementare rilasciato a i sensi dell articolo .6
dell r.d 29 luglio 1927 n1814 >>

spero sia esauriente Wink

Il passaggio di proprietà
La legge n° 172 del 8 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. n° 161 del 14 luglio 2003 ha imposto numerose correzioni ad un vecchio Regio Decreto (art.1, comma 3, R.D. n° 1813/1927) che regolamentava la materia ed ha sancito il riordino e la semplificazione (al fine di rilanciarne il mercato) della nautica da diporto, interessando anche il mondo delle caravan. In pratica, l’articolo 10 della citata legge, abolendo la necessità della registrazione nel Pubblico Registro Automobilistico – PRA - dei rimorchi (caravan e TATS compresi) fino a 3,5 Tonnellate, consente di effettuare la trascrizione del nuovo proprietario sulla sola carta di Circolazione, da effettuarsi presso la sede provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, riducendone i costi (in pratica viene eliminato il balzello della Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT – da versare al PRA e la necessità di trascrivere l’atto di vendita, sul retro del Certificato di Proprietà, innanzi ad un notaio). La pratica si svolge presso gli uffici della DTT alla sola presenza dell’acquirente, in tempi abbastanza rapidi ed a costi contenuti entro i 50 euro; necessari i documenti di quest’ultimo ed il libretto caravan; l’etichetta autoadesiva da applicare sulla carta di circolazione, riportante i dati del nuovo proprietario, viene stampata e consegnata a vista o spedita in un secondo momento al domicilio dell’interessato.

Di seguito viene riportato l'estratto della legge citata con l'articolo 10 che ci interessa
ART. 10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili".


Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di attuazione e
transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
concernente la disciplina dei contratti di compravendita
degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.
sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e
gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti
con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5
tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1
del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi
numerazione progressiva propria distinta da quella dei
volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili».



Le Motorizzazioni sono state informate di questa procedura di semplificazione da una circolare esplicativa di Protocollo n° 385/M360 del 5 agosto 2003,

Circolare Prot. 3085/M360 del 05/08/2003
Titolo/Oggetto
Art. 10, legge 8 luglio 2003, n. 172 . Abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.
testo
Com’è noto, in forza dell’art. 1, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 la proprietà di qualsiasi rimorchio è stata assoggettata ad iscrizione al P.R.A. nel registro riservato alle autovetture, agli autocarri ed agli altri veicoli assimilabili previsto dal comma 1 del medesimo art. 1.
A tale riguardo, si informa che la predetta norma è stata recentemente modificata dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (in G.U. - Serie Generale - n. 161 del 14 luglio 2003), il quale ha sostituito integralmente l’art. 1, comma 3, del regio decreto n. 1813/1927 nel modo seguente: “I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 t sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili”.
In tal modo, pertanto, è stato abolito ogni obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.
Ciò posto, appare necessario precisare che l’art. 10 della legge n. 172/2003 non ha tuttavia operato alcuna modifica in seno agli artt. 93 e 94 c.d.s.; di conseguenza, i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t, per poter circolare su strada, restano comunque assoggettati al pari dei rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 t, all’obbligo della immatricolazione e dell’aggiornamento della relativa carta di circolazione per trasferimento della proprietà.
A tal fine, continua ad applicarsi la regola generale, stabilita dal medesimo art. 93 c.d.s. , alla stregua della quale l’immatricolazione e l’aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà viene effettuato a nome di chi si dichiara proprietario del veicolo.
Appare, infine, opportuno sottolineare che, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, chiunque ne abbia un comprovato interesse può ora richiedere, ai sensi della legge n. 241/1990 , l’accesso ai dati contenuti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, gestito dal C.E.D. della Motorizzazione, al fine di acquisire informazioni, sinora demandate alla esclusiva competenza del P.R.A., relative agli intestatari dei rimorchi di massa inferiore ai 3,5 t..

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero
2° Capo
Achille
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daniele ok grazie
Sailornet