Traina per alletterati... [pag. 2]

Contrammiraglio
manetta
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- 11/21
sicuramente pesava qualche cosa in meno,la bilancia usata è quella che vendono nei supermercati nel reparto pesca a 6 euro,a casa non ho la bilancia,ma secondo voi invece questo quanto puo pesare? Sbellica Sbellica Sbellica Sbellica Sbellica Sbellica

re: Traina per alletterati...
2° Capo
Engi
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- 12/21
Sti azzi! sono 6 volte il bimbo che cè in foto quindi un 200 kg Sbellica
p.s. La bilancia mi sa che funziona bene!
Capitano di Corvetta
freedomblu
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- 13/21
mi sa che peserà più dei 200!!
ma sei sempre tu che l'hai pescato?? complimenti UT UT UT
Contrammiraglio
manetta
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- 14/21
questo è stato pescato un po di anni fa ed era ben 240 kg
Sergente
Melu'
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- 15/21
una nuova legge riguarda le dimensioni minime del tonno rosso: 115 cm. e un tonno e poi basta!!!! altro che 70 o 30 cm.
appena riesco a reperire la legge Ve la postero'
Tenente di Vascello
Barbossa
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- 16/21
roland ha scritto:
* Attrezzatura: se fossimo sicuri di incontrare soggetti di limitate dimensioni dovremmo impiegare canne e mulinelli di potenza non superiore alle 6 libbre; ma in traina, specie se alturiera, può capitare di tutto e anche più di tutto, ragione per cui non scenderemo al di sotto delle 20-30 libbre.
* Lenza madre: almeno 50 libbre.
* Terminali: 3 o più metri dello 0,50 - 0,70.
* Esche: piume giapponesi dai 6 ai 10 centimetri armate con ami dal 2/0 al 5/0, pesci finti in legno di balza dai 7 ai 14 centimetri.
* Zavorra: non occorre.
* assetto: mai meno di 3 lenze a mare scaglionate dai 3 ai 50 metri.
* Velocità: dai 6 ai 7 nodi.
* Orari: periodi luce piena con netta preferenza per quelli del mattino.
* Recupero: i tonnetti tirano forte ma non è difficile portarli sottobordo. Gli esemplari sotto i 3 chili vanno "volati" direttamente in barca. Il tonno rosso e l'alletterato sono protetti da una misura minima legale rispettivamente di 70 e di 30 centimetri.


Occhio Roland, la misura minima per il tonno rosso è 30 kg o 115 cm Wink
Ammiraglio di squadra
roland
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- 17/21
e' vero la legge e' cambiata ma ancora ci sono deroghe.. comunque in linea di massima hai ragione sulla taglia minima con le seguenti deroghe


"In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l' articolo 80 decies, - cita il Regolamento 643 - a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg. o di 75 cm nei seguenti casi:

tonno rosso catturato nell ’ Atlantico orientale da tonniere (è scritto così) con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d ’ allevamento.....".

Viene stabilito, tra l' altro, che "tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l ’ 8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg.". "

non si capisce bene sta storia dell'adriatico rispetto al tirreno.. comunque non e' tutto cosi scontato come vedete..
Non ci sono rose sulla tomba del marinaio. Non ci sono gigli sulle onde. Quello che al marinaio spetta e' il battito d'ala del gabbiano ed il pianto dell'amata.
Tenente di Vascello
Barbossa
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- 18/21
In mediterraneo, per il pescatore sportivo non professionista, la misura minima è 115 cm o 30 kg.
Altro vale per i pescatori professionisti dediti all'allevamento del tonno nelle gabbie e alla sua pesca.

Leggetevi bene questo articolo:

16-May-2009
Autorizzazioni per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso
Importanti ed innovativi obblighi introdotti dalla normativa europea sulla pesca sportiva e ricreativa per la tutela del tonno rosso

Porto S. Stefano: Il recentissimo regolamento comunitario, il n. 302/2009 del 6 aprile 2009 ha introdotto il nuovo “piano di ricostituzione”pluriennale, relativo alla conversazione ed allo sfruttamento sostenibile del tonno rosso nell’ atlantico orientale e nel mediterraneo, cosi come raccomandato dalla Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi (ICCAT), al fine di ottenere un sostanziale aumento della “biomassa”.
In tal senso il Consiglio Europeo ha ritenuto, nell’emanare il dispositivo regolamentare, di dover porre maggiore attenzione anche allo sfruttamento delle specie tonno rosso, in relazione alla pesca esercitata dai soggetti non professionisti, limitandone il periodo di attività è assoggettamento i mezzi nautici da essi utilizzati ad apposita autorizzazione.
Il Ministero ha dato attuazione al regolamento prevedendo che l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa sia consentito ai soli possessori di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle autorità marittime, al fine di monitorare tutte le catture dei tonni e di tenere sotto controllo il quantitativo totale pescato, verificando l’eventuale raggiungimento della quota massima pescabile in ambito nazionale.
E’ fatto obbligo ai pescatori sportivi/ricreativi di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile(VHF,cellulare) la cattura di tonno rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina. Inoltre, entro le 24 ore dallo sbarco dovrà essere consegnata, ovvero trasmessa alla suddetta Autorità, una copia della dichiarazione di avvenuta cattura.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il proprietario dell’unità da diporto, deve presentare l’istanza all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano indicando tutti gli elementi individuativi della stessa. Per i natanti, ovverosia quelle unità che non sono iscritte nei registri tenuti presso gli uffici marittimi, dovrà essere indicata la matricola dell’ apparato motore.
Alla suddetta istanza dovrà essere allegata fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore o dell’unità.
Le autorizzazioni, che dovranno essere detenute insieme ai documenti di bordo, avranno validità per il solo periodo 16 giugno -14 ottobre 2009.
Si ricorda, che nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare e che è vietata la commercializzazione di tutto il pescato.
Particolare attenzione i pescatori dovranno riservare alle misure degli esemplari pescati, sia come peso che come lunghezza del tonno. Si ricorda che la taglia minima per il tonno rosso del mediterraneo è di 30 kg o 1,15mt.
Pesanti sanzioni sono previste per chi viola la normativa per la tutela del tonno rosso:
- fino a 6000 euro è punita la violazione del divieto di messa in commercio di specie ittiche provenienti dalla pesca sportiva/ricreativa;
- 6000 euro è altresì la sanzione prevista per chi utilizza attrezzature vietate e pesca in zone non consentite;
- fino a 12000 euro invece sono previsti per chi viola le norme nazionali e comunitarie relative ai piani di ricostituzione degli stock ittici;
- fino a 3000 euro di ammenda e un anno di arresto sono invece sanzionate le violazioni al divieto di pescare, detenere e trasportare specie ittiche sotto la taglia minima.
Al fine di tutelare la risorsa, la Direzione Marittima di Livorno - Centro Controllo Area pesca, quale Autorità coordinatrice in toscana dell’attività di controllo sull’intera “filiera”ittica, ha disposto controlli serrati in corrispondenza dell’avvio della campagna di pesca sportiva/ricreativa del tonno. Controlli che saranno espletati da tutte le autorità marittime, attraverso un dispositivo di uomini e mezzi dislocati sia in mare che sull’ intero territorio regionale.
Tenente di Vascello
Barbossa
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- 19/21
Per chi ha voglia di approfondire, allego il link dove si pùò leggere il regolamento comunitario 302/2009 che disciplina e regolamenta la pesca del tonno rosso, sia per quel che concerne la pesca professionistica, sia per quella sportiva-ricreativa:


https://www.perilmare.it/media/file%20pdf/Reg.CE-302-2009.pdf
Ammiraglio di squadra
roland
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- 20/21
grazie per l'approfondimento, non se ne sa mai abbastanza, ed al di la delle sanzioni, non mi piacerebbe in ogni caso, anche facendola franca, violare una legge che preserva una specie. Questo era il senso del mio (pur impreciso) primo intervento sulla regolamentazione.
Vivi e impara. L'ho sempre pensato
Grazie ancora
Roland
Non ci sono rose sulla tomba del marinaio. Non ci sono gigli sulle onde. Quello che al marinaio spetta e' il battito d'ala del gabbiano ed il pianto dell'amata.
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