Ingombri laterali sporgenti

Ammiraglio di squadra I.S.
bobo (autore)
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Salve Gommonauti,
esiste una regola precisa del CDS che indichi se e quanto possa sporgere di lato il gommone rispetto al carrello?
Ho visto che i carrelli da oltre una tonnellata sono larghi meno di 2 metri, mentre penso che siano fatti per portare gommoni larghi ben oltre i due metri...
Ma il dubbio mi rimane, perchè il mio carrello è largo 1,50 e il mio gommo 1,75.
Chi ne sa qualcosa?
Magari sono dati che leggerò molto semplicemente sul libretto di istruzioni, ma ancora non me lo hanno consegnato.
Ciao e grazie.
Sottotenente di Vascello
delfina55
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Conta il carico sporgente dalla sagoma laterale del mezzo trainante
Il sapere e la ragione parlano, l'ignoranza e il torto urlano
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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bobo ha scritto:
Salve Gommonauti,
esiste una regola precisa del CDS che indichi se e quanto possa sporgere di lato il gommone rispetto al carrello?
Ho visto che i carrelli da oltre una tonnellata sono larghi meno di 2 metri, mentre penso che siano fatti per portare gommoni larghi ben oltre i due metri...
Ma il dubbio mi rimane, perchè il mio carrello è largo 1,50 e il mio gommo 1,75.
Chi ne sa qualcosa?
Magari sono dati che leggerò molto semplicemente sul libretto di istruzioni, ma ancora non me lo hanno consegnato.
Ciao e grazie.


La larghezza massima consentita e di 2,50 m. ma non e consentita la sporgenza laterala percio devi restare dentro i limiti di sagoma. esempio se il tuo gommo e largo 2,00, quella sara la tua sporgenza laterale massima, praticamente se metti fuori i parabordi e arrivi a 2,40 anche se sei dentro i limiti dei 2,50 non si puo fare Confused Confused sei soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 . mentre invece la sporgenza longitudinale puo eccedere di 3/10 applicando gli appositi pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente ..... Confused Confused Codice della Strada Art 164

aggiungo questo copia e incolla Felice

Art. 61. Sagoma limite
Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;
altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o piu' assi.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti
La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.
Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo salvo she lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire. duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164 comma 9
credo di essere stato esauriente alla tua domanda Felice Felice
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Sottotenente di Vascello
delfina55
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Mi dispiace contraddirti By ma insisto nel dire che :

LARGHEZZA
La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo
C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05
superiori.
Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per
l'installazione del dispositivo di traino.
Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve essere
munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il
senso di marcia.
La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili, che non devono sporgere
più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore
dello specchio è a più di 2 m dal suolo.
Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza
massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E'
ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve
eccedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di
illuminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima
rimorchiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere in
nessun caso dalla sagoma limite.
Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima
sale a 2,60 m .
Sempre sottovoce, ciao
Il sapere e la ragione parlano, l'ignoranza e il torto urlano
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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delfina55 ha scritto:
Mi dispiace contraddirti By ma insisto nel dire che :

LARGHEZZA
La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo
C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05
superiori.
Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo all'atto dell'aggiornamento per
l'installazione del dispositivo di traino.
Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza superiore alla motrice, la stessa deve essere
munita di appositi dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di colore bianco rivolti verso il
senso di marcia.
La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori esterni estensibili , che non devono sporgere
più di 20 cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non va osservato se il bordo inferiore
dello specchio è a più di 2 m dal suolo.
Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi per trasporto imbarcazioni, la larghezza
massima dell'attrezzatura trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio stesso. E'
ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve
eccedere i 0,30 m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del rimorchio o m 0,40 dal centro di
illuminazione delle luci di posizione stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima
rimorchiabile della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali e barre) non possono sporgere innessun caso dalla sagoma limite.
Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto merci deperibili) la larghezza massima
sale a 2,60 m .
Sempre sottovoce, ciao


credo sia la stessa cosa che ho scritto.... solo che io ho dato una risposta generale, il limite massimo consentito e di 2,50 eccetto gli specchi retrovisori esterni estensibili, ma quelli rientrano nella sagoma della motrice. Felice Felice
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Ammiraglio di squadra
byanonimo
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questo e preso direttamente dal codice della strada Ministero dei trasporti:

articolo 61: Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione .

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (1).

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) Per effetto del recepimento, con d. m. 6/4/1998 (in G. Uff. 5/5/1998), della direttiva 96/53/CE , le dimensioni massime delle autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono 6,50 m. di lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima; per le caravan a più assi, 8 m. di lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.

articolo 164: Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
JB Coaster 650- Mercury Verado 150- Gps/eco Garmin 720S carrello Ellebi 7201 By Sandro ®
Sottotenente di Vascello
delfina55
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LARGHEZZA
La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo
C.d.S.) è pari alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70 ed arrotondata ai m.0,05
oppure
La larghezza massima consentita e di 2,50 m. ma non e consentita la sporgenza laterala percio devi restare dentro i limiti di sagoma. esempio se il tuo gommo e largo 2,00, quella sara la tua sporgenza laterale massima, praticamente se metti fuori i parabordi e arrivi a 2,40 anche se sei dentro i limiti dei 2,50 non si puo fare

Non mi sembra vogliano dire la stessa cosa comunque non c'è problema, l'importante che alla fine sia chiaro per tutti e sempre sottovoce.
Ciao
Il sapere e la ragione parlano, l'ignoranza e il torto urlano
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo (autore)
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semi OT
Siete tutti bravi, ma vi siete fatti trascinare fuori tema da voi stessi Sad
(benedette manie di puntualizzarsi addosso)
Ma la filosofia del forum dove ve la mettete? Per cappello?
fine semi OT

Nessuno mi ha risposto (una in effetti si, grazie Delfina, con la tua vocina sottovoce), ma ho trovato (Delfina, l'avevo già capito all'ora di pranzo...ti ho preceduto!) da me la soluzione.
La larghezza del carrello non vincola la larghezza del gommone, se non nei limiti di quanto scritto nello stesso libretto di circolazione del carrello.
Quindi domani quando ritirerò il mio carrello ed il suo libretto vedrò che gommone potrò caricarci su al max delle capacità di peso ed ingombro.
Ammiraglio di squadra I.S.
bobo (autore)
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- 9/28
Ah, per riassumere brevemente, come già riportato sopra nel novero di norme molto prolisse,
dal carrello si può sporgere lateralmente con la barca o gommone non oltre 30 cm per parte.
Ad esempio, il mio è largo 150 e ci posso portare gommi larghi fino a 210 cm.
Guardiamarina
mako'
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- 10/28
sicuramente non ho capito un fico secco di tutte le vostre risposte.

cmq sul libretto del mio TATS e' indicata la misura max dell'attrezzatura trasportabile.

larghezza lunghezza ecc.
Sailornet