Pajero:massa rimorchiabile ridotta [pag. 3]

Capitano di Vascello
maurino
Mi piace
- 21/29
Massimo f ha scritto:
maurino ha scritto:
Albertpd ha scritto:
è quel che ha detto lui infatti!
o 750kg, o massa rimorchio inferiore a quella dell'auto e complesso non superiore ai 35 quintali!


..non è vero..
leggi bene... ha scritto: " la B ti abilita al traino di rimorchi di massa complessiva NON superiore a 750 Kg..."

non è vero perchè puoi trainare anche un 1500 Kg.


La patente b abilita alla guida di autoveicoli non superiori a 3,5 t che possono trainare un rimorchio leggero fino a 750 kg OVVERO un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto della motrice, purchè il complesso non superi le 3,5 tonnellate. Quindo con un' auto che pesa 2 tonnellate a vuoto si puo' trainare un rimorchio che pesa 1500 kg avendo la sola patente b. Se il rimorchio è leggero (fino 750 kg) si puo' anche sforare il limite delle 3,5 t senza bisogno della BE. Ad esempio con una motrice di 3200 kg a vuoto si puo' trainare un rimorchio leggero di 750 kg anche con la sola patente b.
Massimo


Attenzione che fai delle affermazioni sbagliate:
Con il tuo esempio che hai fatto, dell'auto di 2 tonnellate a vuoto che può trainare un rimorchio che pesa 1500 Kg. con la B..non è vero..
perchè tu devi calcolare non la massa dell'auto a vuoto come hai scritto tu.......ma la massa a pieno carico dell'auto, quindi se l'auto a vuoto pesa 2 tonnellate, a pieno carico sarà di circa 2,5 tonnellate + rimorchio da 1,5 tonnellate = patente B-E

il resto è giusto
Cab 870 + 2 yamaha 250
Utente allontanato
----------
Mi piace
- 22/29
maurino ha scritto:
Massimo f ha scritto:
maurino ha scritto:
Albertpd ha scritto:
è quel che ha detto lui infatti!
o 750kg, o massa rimorchio inferiore a quella dell'auto e complesso non superiore ai 35 quintali!


..non è vero..
leggi bene... ha scritto: " la B ti abilita al traino di rimorchi di massa complessiva NON superiore a 750 Kg..."

non è vero perchè puoi trainare anche un 1500 Kg.


La patente b abilita alla guida di autoveicoli non superiori a 3,5 t che possono trainare un rimorchio leggero fino a 750 kg OVVERO un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto della motrice, purchè il complesso non superi le 3,5 tonnellate. Quindo con un' auto che pesa 2 tonnellate a vuoto si puo' trainare un rimorchio che pesa 1500 kg avendo la sola patente b. Se il rimorchio è leggero (fino 750 kg) si puo' anche sforare il limite delle 3,5 t senza bisogno della BE. Ad esempio con una motrice di 3200 kg a vuoto si puo' trainare un rimorchio leggero di 750 kg anche con la sola patente b.
Massimo


Attenzione che fai delle affermazioni sbagliate:
Con il tuo esempio che hai fatto, dell'auto di 2 tonnellate a vuoto che può trainare un rimorchio che pesa 1500 Kg. con la B..non è vero..
perchè tu devi calcolare non la massa dell'auto a vuoto come hai scritto tu.......ma la massa a pieno carico dell'auto, quindi se l'auto a vuoto pesa 2 tonnellate, a pieno carico sarà di circa 2,5 tonnellate + rimorchio da 1,5 tonnellate = patente B-E

il resto è giusto


I controlli volti a verificare l' essere dentro o fuori dalle 3,5 t non possono essere fatti sulle massime massime riportate sul libretto ma solo ed esclusivamente portando il complesso sulla pesa. Cio non toglie che il mio voleva essere un esempio limite, aggiungendo il carburante ed il peso del guidatore che viene considerato 75 kg sarei fuori, come hai fatto giustamente rilevare. Ma solo se lo certifica la pesa, non le masse a pieno carico segnate sui libretti.
A questo link, nella parte con sfondo azzurro, trovi la lettera circolare del ministero dei trasporti che fa da riferimento normativo alla questione, con alcuni esempi pratici e soprattutto l' obbligatorietà di accertare i pesi sulla pesa, non dai libretti.
https://www.scalareale.it/sr_traslochi/article.php?sid=59
Qui ce n'è uno dove la lettera circolare del ministero è meglio visibile. L' obbligatorietà di misurare i pesi sulla bascula è evidenziata in giallo.
https://www.trasportocavalli.info/Chiarimenti%20su%20patente%20e%20rimorchi%20leggeri.pdf
Massimo
Capitano di Corvetta
pana79 (autore)
Mi piace
- 23/29
La normativa nei link è quella antecedente al 1994, dal 1994 per la determinazione del tipo di patente necessaria si fa riferimento solo alle carte di circolazione della motrice e rimorchio indipendentemente dai pesi effettivamente/realmente sulla motrice e rimorchio.
Utente allontanato
----------
Mi piace
- 24/29
pana79 ha scritto:
La normativa nei link è quella antecedente al 1994, dal 1994 per la determinazione del tipo di patente necessaria si fa riferimento solo alle carte di circolazione della motrice e rimorchio indipendentemente dai pesi effettivamente/realmente sulla motrice e rimorchio.


A me non risulta. La circolare 4494/4630 del ministero dei trasporti contenuta nei links che ho allegato porta data 25/5/94 e mi sembra ovvio che valga da quella data in poi. Se è stata emanata nel 94 come fa ad avere valore prima del 94 e non dopo? Hai qualche fonte normativa che smentisca la circolare del ministero dei trasporti? Tieni presente che a seguito di una contestazione rilevata ad amici che guidavano un pulmino a 9 posti con un rimorchio che trasportava canoe abbiamo ottenuto l' annullamento del verbale della polizia stradale esibendo questa circolare. E sto parlando dell' anno scorso. Considera che la circolare fa riferimento esclusivamente ai limiti di traino con patente di cat. B e si riferisce ai soli casi in cui il rimorchio è agganciato alla motrice. Solo in questo caso il complesso va portato sulla bascula per verificarne il peso. Per guidare ad esempio un autocarro oltre le 3,5 tonnellate, che richiede patente C, si fa riferimento, come dici tu, al peso complessivo riportato sulla carta di circolazione.
Massimo
Capitano di Corvetta
pana79 (autore)
Mi piace
- 25/29
Disposizioni dal Ministero in materia di patenti di guida e recepimento direttive comunitarie
Ministero dell'Interno - Circolare n. 300/A/1/32901/109/12/2 del 1° giugno 2004



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

Prot. n. 300/A/1/32901/109/12/2
Roma 1° giugno 2004

OGGETTO: Decreto 30 settembre 2003. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.

Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003, recante “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.(All. 1)

Al fine della corretta ed omogenea applicazione del sopracitato decreto si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:

- la nuova normativa in materia di patenti impone la disapplicazione delle disposizioni del vigente articolo 116 C.d.S. nelle parti non più compatibili con la regolamentazione comunitaria. In particolare devono essere completamente disapplicate le disposizioni del comma 3° del citato art. 116 C.d.S., relativo alle categorie di patenti di guida non più corrispondenti alle nuove disposizioni;

- le patenti di guida della categoria “A” o “A1”, ai sensi degli artt. 3, comma 1°, e 5, comma 3°, del decreto, consentono la guida di tricicli e quadricicli a motore nonché, rispettivamente, di motocicli e di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 Kw;

- sulla base del nuovo assetto normativo le patenti di guida della categoria “D” non consentiranno più la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria “C” e, pertanto, le patenti di categoria “D” non conterranno più alcun riferimento alla categoria “C” (art. 5, comma 2° del Decreto); Si precisa che sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri agli Uffici dipendenti con la circolare che si allega in copia (All. 2), le disposizioni riguardanti le patenti della categoria D troveranno applicazione a far data dal 1° ottobre 2004.

- l[b]a previsione, contemplata dall’art. 3, comma 1°, della patente di categoria “B+E” anche per i complessi di veicoli composti da una motrice della categoria “B” e da un rimorchio, la cui massa complessiva, risultante dalle carte di circolazione, ecceda i 3500 Kg. [/b]Con questa previsione si ritengono superate le disposizioni secondo le quali il controllo dei suddetti veicoli doveva essere effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano.

Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
Utente allontanato
----------
Mi piace
- 26/29
Effettivamente il riferimento normativo sembrerebbe esserci ed anche chiaro. Non sono però riuscito a trovare nulla a riguardo di questa circolare, neanche sul sito del ministero dell' interno che l' ha emanata, mentre ho trovato il testo integrale del decreto 30/9/2003, dove però non si fa menzione di questa precisazione che hai evidenziato, neanche negli allegati. Puoi gentilmente fornirmi il link da cui hai preso la circolare?
Grazie
Massimo
Capitano di Vascello
maurino
Mi piace
- 27/29
Massimo f ha scritto:
maurino ha scritto:
Massimo f ha scritto:
maurino ha scritto:
Albertpd ha scritto:
è quel che ha detto lui infatti!
o 750kg, o massa rimorchio inferiore a quella dell'auto e complesso non superiore ai 35 quintali!


..non è vero..
leggi bene... ha scritto: " la B ti abilita al traino di rimorchi di massa complessiva NON superiore a 750 Kg..."

non è vero perchè puoi trainare anche un 1500 Kg.


La patente b abilita alla guida di autoveicoli non superiori a 3,5 t che possono trainare un rimorchio leggero fino a 750 kg OVVERO un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto della motrice, purchè il complesso non superi le 3,5 tonnellate. Quindo con un' auto che pesa 2 tonnellate a vuoto si puo' trainare un rimorchio che pesa 1500 kg avendo la sola patente b. Se il rimorchio è leggero (fino 750 kg) si puo' anche sforare il limite delle 3,5 t senza bisogno della BE. Ad esempio con una motrice di 3200 kg a vuoto si puo' trainare un rimorchio leggero di 750 kg anche con la sola patente b.
Massimo


Attenzione che fai delle affermazioni sbagliate:
Con il tuo esempio che hai fatto, dell'auto di 2 tonnellate a vuoto che può trainare un rimorchio che pesa 1500 Kg. con la B..non è vero..
perchè tu devi calcolare non la massa dell'auto a vuoto come hai scritto tu.......ma la massa a pieno carico dell'auto, quindi se l'auto a vuoto pesa 2 tonnellate, a pieno carico sarà di circa 2,5 tonnellate + rimorchio da 1,5 tonnellate = patente B-E

il resto è giusto


I controlli volti a verificare l' essere dentro o fuori dalle 3,5 t non possono essere fatti sulle massime massime riportate sul libretto ma solo ed esclusivamente portando il complesso sulla pesa. Cio non toglie che il mio voleva essere un esempio limite, aggiungendo il carburante ed il peso del guidatore che viene considerato 75 kg sarei fuori, come hai fatto giustamente rilevare. Ma solo se lo certifica la pesa, non le masse a pieno carico segnate sui libretti.
A questo link, nella parte con sfondo azzurro, trovi la lettera circolare del ministero dei trasporti che fa da riferimento normativo alla questione, con alcuni esempi pratici e soprattutto l' obbligatorietà di accertare i pesi sulla pesa, non dai libretti.
https://www.scalareale.it/sr_traslochi/article.php?sid=59
Qui ce n'è uno dove la lettera circolare del ministero è meglio visibile. L' obbligatorietà di misurare i pesi sulla bascula è evidenziata in giallo.
https://www.trasportocavalli.info/Chiarimenti%20su%20patente%20e%20rimorchi%20leggeri.pdf
Massimo



@massimo F
io stò facendo la B-E e l'istruttore mi ha detto che devi calcolare le masse massime a pieno carico...e non le masse a vuoto come dici tu..
Cab 870 + 2 yamaha 250
Ammiraglio di squadra
MaxM100
Mi piace
- 28/29
maurino ha scritto:

@massimo F
io stò facendo la B-E e l'istruttore mi ha detto che devi calcolare le masse massime a pieno carico...e non le masse a vuoto come dici tu..


Durante il traino di rimorchi TATS vale la regola della pesa Wink
Non le masse a pieno carico da libretto e men che meno le masse a vuoto.

In pratica, ti fermano e come sei ti portano in pesa oppure ti pesano sul posto se la pattuglia è dotata delle piastre di pesa portatili.
Utente allontanato
----------
Mi piace
- 29/29
maurino ha scritto:
Massimo f ha scritto:
maurino ha scritto:
Massimo f ha scritto:
maurino ha scritto:
Albertpd ha scritto:
è quel che ha detto lui infatti!
o 750kg, o massa rimorchio inferiore a quella dell'auto e complesso non superiore ai 35 quintali!


..non è vero..
leggi bene... ha scritto: " la B ti abilita al traino di rimorchi di massa complessiva NON superiore a 750 Kg..."

non è vero perchè puoi trainare anche un 1500 Kg.


La patente b abilita alla guida di autoveicoli non superiori a 3,5 t che possono trainare un rimorchio leggero fino a 750 kg OVVERO un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto della motrice, purchè il complesso non superi le 3,5 tonnellate. Quindo con un' auto che pesa 2 tonnellate a vuoto si puo' trainare un rimorchio che pesa 1500 kg avendo la sola patente b. Se il rimorchio è leggero (fino 750 kg) si puo' anche sforare il limite delle 3,5 t senza bisogno della BE. Ad esempio con una motrice di 3200 kg a vuoto si puo' trainare un rimorchio leggero di 750 kg anche con la sola patente b.
Massimo


Attenzione che fai delle affermazioni sbagliate:
Con il tuo esempio che hai fatto, dell'auto di 2 tonnellate a vuoto che può trainare un rimorchio che pesa 1500 Kg. con la B..non è vero..
perchè tu devi calcolare non la massa dell'auto a vuoto come hai scritto tu.......ma la massa a pieno carico dell'auto, quindi se l'auto a vuoto pesa 2 tonnellate, a pieno carico sarà di circa 2,5 tonnellate + rimorchio da 1,5 tonnellate = patente B-E

il resto è giusto


I controlli volti a verificare l' essere dentro o fuori dalle 3,5 t non possono essere fatti sulle massime massime riportate sul libretto ma solo ed esclusivamente portando il complesso sulla pesa. Cio non toglie che il mio voleva essere un esempio limite, aggiungendo il carburante ed il peso del guidatore che viene considerato 75 kg sarei fuori, come hai fatto giustamente rilevare. Ma solo se lo certifica la pesa, non le masse a pieno carico segnate sui libretti.
A questo link, nella parte con sfondo azzurro, trovi la lettera circolare del ministero dei trasporti che fa da riferimento normativo alla questione, con alcuni esempi pratici e soprattutto l' obbligatorietà di accertare i pesi sulla pesa, non dai libretti.
https://www.scalareale.it/sr_traslochi/article.php?sid=59
Qui ce n'è uno dove la lettera circolare del ministero è meglio visibile. L' obbligatorietà di misurare i pesi sulla bascula è evidenziata in giallo.
https://www.trasportocavalli.info/Chiarimenti%20su%20patente%20e%20rimorchi%20leggeri.pdf
Massimo



@massimo F
io stò facendo la B-E e l'istruttore mi ha detto che devi calcolare le masse massime a pieno carico...e non le masse a vuoto come dici tu..


Mi sono documentato meglio ed ho trovato la risposta nel forum. Esiste una circolare che è disponibile in questa precedente discussione https://www.gommonauti.it/ptopic5875_massa_minima_rimorchiabile.html?start=20
e che è anche disponibile nei downloads nella sezione normativa (nome del file Circolare 25 maggio 2005 Ministero dell' Interno - Traino TATS) che conferma che la circolare del 1994 che ho precedentemente allegato è tutt' ora in vigore. La circolare di conferma è del 2005, quindi non ci sono dubbi. Per determinare se ci vuole la BE si va sulla pesa, non si sommano le masse massime dei libretti.
Massimo
Sailornet

Argomenti correlati