Truffa - Realizzazione Scritte Gommone [pag. 2]

Site Admin
VanBob
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- 11/15
Tavolara ha scritto:
Va bene la cautela dai.... meglio segnalare e segnalare....
Che ne pensate?

Ne penso che non voglio rogne legali, mille volte meglio denunciare, più che segnalare!


ropanda ha scritto:
per capire il criterio.......
dire anche pubblicamente la verità con prove alla mano si considera diffamazione?

Prove? Quali prove? Le sue? Non valgono niente, l'unica prova valida è una condanna per truffa altrimenti, proprio perché pubblica, una affermazione come la sua è diffamazione.
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Ammiraglio di squadra
ropanda
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- 12/15
sempre per capire e scusatemi l'OT
ma i commenti sul web, NEGATIVI che qualsiasi persona può fare , sia negli acquisti, come nei ristoranti, alberghi, ecc, ecc.
anche queste sono diffamazioni?
Salpa Laver 20.5 Cabin -selva 100cv 4T
elica Al 3 pale Ø13.75 x 13. mod 14/15
barca 5.5 Mitica Ropanda - selva-marlin 100 cv 4 T
elica Al 4 pale Ø12.75x17
ex gommone selva 4.20- johnson 25 cv
Site Admin
VanBob
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- 13/15
No.
Una valutazione su un ristorante è una semplice valutazione soggettiva. Il ristoratore non viene accusato di fare qualcosa di illegale.
Affermare che un'azienda TRUFFA, ovvero commette qualcosa di illegale, è ben diverso.
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Tenente di Vascello
FilippoA73
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- 14/15
ropanda ha scritto:
forse sarò OT.
per capire il criterio.......
dire anche pubblicamente la verità con prove alla mano si considera diffamazione?

Certo che è diffamazione, non si può dire al ladro che è un ladro Crying or Very sad
Saver 750 Cabin + Yamaha 300
San Felice Circeo

Ex Marinello Eden 22 + mercury optimax 150
Capitano di Vascello
yanez323
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- 15/15
Art.640 CP
Chiunque, con artifizi o raggiri(1), inducendo taluno in errore(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(4)(5).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare(7)(8);
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649](9);
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5(10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7(11).


Il punto è un altro e, per quello che ho letto finora, si tratta di scorrettezza commerciale e totale mancanza di serietà professionale. Elencando in maniera documentata tutte le azioni dilatorie del soggetto, di questo, e solo di questo, si può parlare senza incorrere nel reato di diffamazione aggravata art.595 II° comma.
Ad oggi, ancora non si è concretizzato il reato e, teoricamente, fino alla sentenza definitiva il querelato può adempiere agli oneri non rispettati, facendo venire meno i presupposti della querela; ovvero il querelante, per i più svariati motivi, può rimettere la querela stessa sempre che questa venga poi accettata dal querelato, visto che in questa fattispecie la procedibilità non è d'ufficio, ma a querela diparte.
Sempre teoricamente, il querelato che non ritenga di avere commesso il fatto costituente reato, potrebbe non accettare la remissione di querela procedendo nel giudizio e, qualora venisse assolto con formula piena, il querelante soggiacerebbe a quanto previsto, pesantemente, dall'art. 368 CP, peraltro procedibile d'ufficio
Ovviamente nel momento in cui viene emessa una sentenza di condanna e questa passa in giudicato, l'autore può essere pubblicamente menzionato come autore di truffa.
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Sailornet