Attenzione importante danni alle cose

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Gulliver (autore)
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- Ultima modifica di Gulliver il 05/04/15 14:21, modificato 1 volta in totale
Su segnalazione di Jdannya in questo topic

https://www.gommonauti.it/ptopic72433_quale_l_assicurazione_meno_cara_per_un_fuoribordo.html?sp_pid=1084456#1084456

Confermo che la vostra assicurazione potrebbe non coprire i danni a cose e consiglio di controllare immediatamente la polizza.

Chiedo al l'admin di segnalare ed evidenziare questo messaggio.

Art. 123.
(Natanti)

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Tenente di Vascello
gommoncino2002
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per quanto riguarda le cose non lo so, ma per le persone trasportate devi estendere l assicurazione.
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Gulliver (autore)
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Esattamente il contrario di quello che hai detto.

Per le persone la RC è obbligatoria, per le cose no, quindi nelle nostre polizze potrebbe essere esclusa.

Controllate, andate dall'agente o chiamate il call center e fatevi indicare esattamente dove è scritto che sono coperti i danni alle cose.

Se non è scritto non può essere sottinteso.
Ammiraglio di squadra
Yatar1963
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Controllo e ti dico (possibilmente anche in relazione alla situazione generale)
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Tenente di Vascello
gommoncino2002
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scusa ma non sono stato preciso, per le persone trasportate non ti copre se non fai l estensione.
Ammiraglio di squadra
Yatar1963
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- 6/69
Non ho trovato la mia, quindi ho cercato la nota informativa e condizioni contrattuali sul loro sito (Unipol-Sai)
E ne ho trovate 2... la più recente sembra
quella del 1.10.2011

A differenza della precedente (7/2011) nel determinare con certezza la copertura per danni a "persone" (Art. 1), specifica che i danni a cose ed animali sono coperti SOLO se espressamente richiamati in polizza con codice 501 (art.10)

Nella precedente edizione, pur ammettendo la stesa cosa, proponeva di defalut un massimale diversificato (cose-persone)

Ricordo che mogli, figli, fratelli, genitori, nipoti ecc non sono considerarti "terzi"
E prevista per questa polizza una piccola franchigia assoluta in caso di sinistro con colpa (da 75 a 150€)
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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- 7/69
gommoncino2002 ha scritto:
scusa ma non sono stato preciso, per le persone trasportate non ti copre se non fai l estensione.


Temo sia inesatto. Probabilmente ti riferisci ai familiari, come dice Yatar.
Tenente di Vascello
gommoncino2002
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mi riferisco alle persone portate sul gommone se si fanno male per una caduta a bordo non vengono risarciti a meno che non è dovuto ad un altra imbarcazione
Ammiraglio di squadra
Gulliver (autore)
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- 9/69
Scusa ma dove trovi questa esclusione, io non la leggo.


Art. 129.
(Soggetti esclusi dall'assicurazione)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Tenente di Vascello
gommoncino2002
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mi è caduta una persona a bordo, e l assicurazione non ha pagato i danni (l'avvocato a portato avanti la causa, ma poi ha ritirato tutto perché l'assicurazione si sarebbe rifatta su di me) perché non è stato possibile accertare le responsabilità altrui.
Sailornet